Banche: clausola di non trasferibilità

19 Aprile 2018 /  Off comments

Recentemente sono state aggiornate le norme, nate per contrastare il fenomeno del riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, sull’utilizzo degli assegni.
Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (modificato nel 2017 con l’introduzione di sanzioni più severe) ha stabilito che assegni, bancari e postali, emessi per importi pari o superiori a 1.000 Euro, oltre alle informazioni base (data, luogo di emissione, importo, firma), all’indicazione del beneficiario, debbano riportare obbligatoriamente la clausola di “non trasferibilità”.
Alla luce delle nuove disposizioni di legge, i libretti di assegni emessi e consegnati agli utenti, riportano già prestampata la dicitura di non trasferibilità.
Nel caso in cui si utilizzasse un libretto di assegni ritirato in banca da molto tempo è opportuno verificare se lo stesso reca la dicitura “non trasferibile”, e se non presente è opportuno apporla per importi pari o superiori a 1.000 Euro.
Le sanzioni per la mancata indicazione della clausola di non trasferibilità variano da 3.000 a 50.000 Euro
http://www.ebigleapi.com/federconsumatori/www/getnews.php?id=1577

© 2024 Federconsumatoripotenza. All Rights Reserved.
Powered by WordPress. Modified by Licio Mazzeo - [email protected]