bolletta luce e gas: come non pagare per non farsi staccare l’utenza.

8 Giugno 2015 /  Off comments

C-mor-addio-chi-non-paga-la-bolletta-luce-al-vecchio-fornitore-non-puo-subire-lo-switch-offDa oggi chi ha maturato un debito con la società elettrica o quella del gas potrà richiedere la rateizzazione delle bollette scadute: è questo l’effetto della delibera dell’Autorità Garante per l’Energia e il Gas [1]. Insomma, anche dopo la scadenza dei termini ultimi di pagamento, gli utenti che hanno ricevuto l’avviso di mora potranno ottenere di essere ammessi a piani di pagamento dilazionato nel tempo, spalmando cioè in più anni il debito accumulato.

 

Luce e gas a rate: come si chiede

Per chi ancora rientra nel regime di tutela (finché resterà ancora in vigore), ci sarà più tempo per inoltrare la richiesta di pagamento rateizzato. La domanda, infatti, potrà essere presentata anche entro i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura (finora la domanda non poteva essere inviata dopo la scadenza), cioè entro 30 giorni dalla sua emissione, invece dei 20 attuali.

 

Maggiori tutele per gli utenti in mora

Per chi non è in regola coi pagamenti, la società fornitrice il servizio di luce o gas dovrà obbligatoriamente inviare una messa in mora, anche per le fatture già scadute nel periodo in cui è già in corso una precedente procedura di mora. Diversamente non si potrà procedere alla sospensione della fornitura.

 

La necessità di una maggiore elasticità nei pagamenti deriva dalle problematiche che possono sorgere in caso di bollette spesso “sopra le medie” quando arrivano i conguagli o per esempio nel caso di addebito di consumi non registrati dal contatore per malfunzionamento non imputabile al cliente.

 

Prima di richiedere la sospensione per morosità in caso di conguagli o di importi anomali, il venditore deve comunque rispondere ai reclami scritti dei clienti. In caso di mancato rispetto delle regole, prosegue la nota dell’Autorità, sono previsti indennizzi automatici per il cliente: 30 euro se la fornitura viene sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora per raccomandata; 20 euro se la fornitura viene sospesa per morosità e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non ha rispettato le tempistiche previste. In questi casi inoltre non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo per la sospensione o riattivazione della fornitura.

 

Per quanto riguarda il rapporto tra gli operatori, prosegue il comunicato, sono stati definiti in modo più puntuale diritti e doveri di venditori e distributori durante tutte le fasi di richiesta di sospensione della fornitura per morosità. Tra i principali interventi, la previsione di una disciplina per incentivare maggiormente l’impresa di distribuzione a una gestione efficiente delle proprie attività relative alla sospensione della fornitura, con l’introduzione di specifici indennizzi e con l’obbligo per l’impresa di distribuzione di sospendere la fatturazione o di stornare le fatture già emesse se in ritardo rispetto ai tempi previsti per la sospensione o interruzione della fornitura per morosità.

 

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